Cookie Consent by Free Privacy Policy website Comune di Sinagra - La Perla dei Nebrodi | Amministrazione Trasparente
Sei in Home separatore Amministrazione Trasparente

Organizzazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

ANAC - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (art. 14, co. 1, d.lgs 33/2013)

FAQ in materia di trasparenza

1.30. I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarichi politici?
I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.

1.42. Sono previste sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarichi politici?

Sì, sono previste sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi connessi all’assunzione della carica.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata da ANAC ai sensi del Regolamento sanzionatorio del 16 novembre 2016. (Si veda anche la Faq 5.11).

1.1. Quali sono i titolari di incarichi politici tenuti ad osservare gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013?
Tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1 [...] nei comuni il sindaco, i membri/componenti del consiglio e della giunta [...]

I dati dei titolari di incarichi politici da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 sono:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
Sulla pubblicazione di tali dati, anche con riferimento alle modalità, l’Anac si è espressa con la delibera 241/2017.

1.6. Quali sono i viaggi di servizio e missioni i cui importi sono da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013?

L’obbligo di pubblicazione delle spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagate con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica politica.

 1.7. Quali sono le cariche relative ai titolari di incarichi politici che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d), del d.lgs. 33/2013?

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.
Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

1.9. Le attività svolte in qualità di libero professionista rientrano tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. 33/2013?

Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati unicamente laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione.

2.1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013, si applicano solo ai titolari di incarichi politici?
No, la norma estende gli obblighi di pubblicazione anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

2.2. Come sono individuati i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, di cui all’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013?

Vista l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente, anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

Si tratta, in via generale, di soggetti/organi che all’interno dell’amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. Su detti organi tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

3.1. I dirigenti devono comunicare i dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica?

Sì, l’obbligo di pubblicazione del dato aggregato sugli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica è previsto dall’art. 14, co-1 ter, d.lgs. 33/2013.

3.2. Quali sono i dirigenti a cui si applica l’obbligo di comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

 Tutti i dirigenti, ivi compresi i “dirigenti esterni” (in applicazione dell’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001) sono tenuti a comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli emolumenti percepiti. A tale obbligo corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.

3.4. Cosa si intende per emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica sono gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza.

3.5. Sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Sì, sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

 

L’art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio), prevede che nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

3.6. Sono previste sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Sì, sono previste sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

L’art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio) prevede nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013 l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. Il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. 

Si rammenta che il responsabile della pubblicazione è il soggetto individuato come tale nel PTPC; in mancanza di tale indicazione, si considera responsabile della pubblicazione lo stesso RPCT.

Determinazione n. 241 del 08/03/2017

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come specificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" 

2.4 Titolari di posizioni organizzative

Il co. 1-quinquies dell’art. 14 estende l’obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative. In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale.

[...]

Casi particolari. Titolari di posizioni organizzative nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. In relazione a quanto già indicato per i titolari di incarichi politici e per i dirigenti, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (cfr. §§ 2.1. e 2.3), per i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le dichiarazione dei redditi.

Ufficio Turismo e Cultura
Turismo e Cultura
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE
Orario di apertura
Lunedì - Venerdì
dalle 09:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 18:30