Atti - Art. 6 della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015 |
Le informazioni contenute in questa sezione del sito sono pubblicate per adempiere alle disposizioni dell'Art. 6 della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015, che stabilisce: |
Art. 6 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet |
1. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonch&é le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1." |
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